Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare contro il fumo passivo del Ministero della sanità, che specifica l'elenco dei luoghi in cui è vietato fumare e le sanzioni previste. È disponibile un modulo con cui i cittadini possono far presente eventuali violazioni e veder tutelati i propri diritti. Il ministro ha chiesto ai direttori delle Asl e degli ospedali di valutare l'opportunità di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati connessi a comportamenti dannosi per la salute pubblica a causa del fumo.
Circolare del Ministero della Sanità 28
marzo 2001, n. 4
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corsie d'ospedale; |
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aule delle scuole di ogni ordine e grado; |
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autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; |
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metropolitane; |
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sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime, aeroportuali; |
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compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati; |
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compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se occupati da più di una persona; |
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locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto (vedi ultra, T.A.R. Lazio, sentenza n. 462/1995; direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995); |
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sale chiuse di cinema e teatro; |
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sale chiuse da ballo; |
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sale-corse;
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sale riunioni di accademie; |
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musei; |
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biblioteche; |
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sale di lettura aperte al pubblico; |
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pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico. |
Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995.
"Divieto di fumo in
determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi
pubblici".
La direttiva è stata emanata in seguito a due pronunce dei giudici
amministrativi che hanno interpretato estensivamente le norme della
legge n. 584/1975.
Essa ha quali suoi destinatari tutte le amministrazioni pubbliche.
Per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono:
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole
di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le
istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti
gli enti pubblici non economici nazionali regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
La direttiva prevede che le amministrazioni pubbliche attuino il divieto di
fumo comminato dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri
amministrativi regolamentari e disciplinari nonché poteri di indirizzo,
vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e
sulle aziende private in concessione o in appalto.
La direttiva fornisce, inoltre, i seguenti criteri interpretativi per
l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto:
per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla p.a. e dalle aziende pubbliche per esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
i luoghi indicati dall'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, anche se non si tratta di "locali aperti al pubblico" nel senso precisato dalla direttiva (es. aule scolastiche: fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado si intendono ricomprese anche le aule universitarie).
La direttiva precisa, inoltre, che le amministrazioni e gli enti possono comunque, in virtù della propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975. Nei locali in cui si applica il divieto vige l'obbligo di apporre cartelli con indicazione del divieto di fumo.
Elenco esemplificativo
dei locali in cui si applica il divieto di fumo.
Premesso che il divieto di fumo si applica nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge n. 584 del 1975, ancorché non si tratti di locali "aperti al pubblico" nel senso di locali in cui una generalità di amministrati e di utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, si fornisce un elenco esemplificativo dei locali che rientrano nella generica espressione usata dalla legge n. 584/1975, così come interpretata dalla sentenza n. 462/1995 del T.A.R. del Lazio, "locali chiusi adibiti a pubblica riunione" in cui vige il divieto di fumo, allo scopo di agevolare la corretta applicazione della normativa:
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ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione, sale d'aspetto e più in generale locali in cui gli utenti richiedono un servizio - pagamento ticket, richieste di analisi, ecc...); |
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scuole di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc...); |
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uffici degli enti territoriali quali regioni, province e comuni; |
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uffici di altre amministrazioni a livello territoriale: uffici del catasto, uffici collocamento ecc..; |
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uffici postali (locali di accesso agli sportelli, corridoi, ecc.); |
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distretti militari ed altri uffici dell'amministrazione della difesa aperti al pubblico (uffici di certificazione, uffici informazioni e relazioni con il pubblico); |
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uffici I.V.A., uffici del registro; |
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uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici giudiziari; |
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uffici delle società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, società erogatrici di gas, corrente elettrica, ecc.); |
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banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della pubblica amministrazione (riscossione imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti pubblici). |
Competenze dei dirigenti
in ordine all'applicazione del divieto di fumo.
I dirigenti preposti alle
strutture amministrative e di servizio ovvero il responsabile della
struttura privata, sono tenuti ad individuare, con atto formale, i locali
della struttura cui sovrintendono, dove, ai sensi dei criteri prima citati,
devono essere apposti i cartelli di divieto.
Spetta ad essi, quindi, predisporre o far predisporre i cartelli di divieto
completi delle indicazioni fissate dalla direttiva:
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divieto di fumo; |
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indicazione della norma che impone il divieto (legge n. 584/1975); |
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sanzioni applicabili; |
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soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni (nominativo del funzionario/i preposto/i dal dirigente, con atto formale, alla vigilanza sul divieto di fumo nonché all'accertamento dell'infrazione nei locali ove è posto il cartello di divieto, o, ove non si sia proceduto a nomina specifica, il nome del dirigente responsabile della struttura pubblica ai sensi di legge e dei regolamenti). |
Spetta ai dirigenti preposti
alle strutture amministrative e di servizio, come anticipato, individuare in
ciascuna di esse, con atto formale, i funzionari incaricati di vigilare
sull'osservanza del divieto, di procedere alla contestazione delle
infrazioni e di verbalizzarle.
Detti funzionari, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da
parte del trasgressore, hanno l'obbligo di fare rapporto all'autorità
competente, che, come si è detto, è, nella maggior parte dei casi, il
prefetto, affinché irroghi la sanzione.
Nei locali
privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione
pubblica (concessionari di pubblici servizi) i soggetti obbligati a vigilare
sul rispetto del divieto e ad accertarne la violazione sono coloro cui
spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine
all'interno dei locali.
Nei locali
privati nominativamente citati dall'art. 1 della legge n. 584 del 1975 (es.
nei teatri, nei cinema, nelle sale da ballo, ecc.) tali figure si
identificano nei conduttori dei locali individuati nella lettera b)
dell'art. 1 della legge citata.
Sanzioni
La sanzione amministrativa
prevista dall'art. 7 della legge n. 584/1975 per il trasgressore è quella
del pagamento di una somma di danaro da L. 1.000 a L. 10.000.
Per effetto degli articoli 10 e 114 della legge n. 689/1981 le sanzioni
amministrative non possono essere inferiori quanto al minimo a L. 4.000, e
quanto al massimo a L. 10.000.
Per effetto dell'art. 96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
"Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai
sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205", l'art. 10 della legge
n. 689/1981 è così modificato:
"La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma
non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. ...
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della
sanzione amministrativa pecuniaria non può per ciascuna violazione superare
il decuplo del minimo".
L'art. 16 della legge n. 689/1981 ammette il pagamento in misura ridotta
della sanzione se il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è stata dalla notificazione
degli estremi della violazione.
In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il
doppio del minimo se più favorevole. Nel caso della sanzione relativa al
divieto di fumo, per quanto detto sopra, è più favorevole il pagamento del
doppio del minimo, pari a L. 24.000.
Va precisato in proposito che ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni
preliminari al codice civile, per incompatibilità, resta abrogato l'art. 8
della legge n. 584/1975 in quanto disciplina una materia successivamente
modificata da apposita legge, appunto la legge n. 689/1981 e che altre norme
dispongono il divieto di maneggiare danaro da parte dei pubblici funzionari
(e quindi di riscuotere direttamente la sanzione dal trasgressore).
Per completare il quadro sanzionatorio occorre ricordare che l'art. 7 della
legge n. 584/1975 prevede una sanzione anche per coloro che sono tenuti a
far osservare il divieto e vengono meno a questo loro dovere; la sanzione
per questi va da L. 20.000 a L. 100.000.
1) Come si accerta l'infrazione:
negli uffici pubblici:
il funzionario preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione,
deve essere dotato degli appositi moduli di contestazione. In caso di
trasgressione, questi procederà a compilare il modulo e a darne copia al
trasgressore.
Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta,
sessanta giorni, il funzionario che ha accertato la violazione presenterà
rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (ex
art. 17, legge n. 689/1981), al prefetto (competente ex art. 9, legge n.
584/1975).
nei locali condotti da
privati:
il
responsabile della struttura, ovvero il dipendente o il collaboratore da
lui incaricato richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e
curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti
competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art.
4, lettera c) della direttiva 14 dicembre 1995).
2) Come si paga la contravvenzione:
il modulo di contestazione deve riportare le indicazioni sul pagamento della contravvenzione, ove non sia diversamente individuato da specifiche normative regionali si applica quanto segue:
si può pagare direttamente
al concessionario del servizio di riscossione dell'ente in cui è stata
accertata l'infrazione, compilando apposito modulo.
Il codice tributo da indicare è il 131 T, che corrisponde alla voce
"sanzioni amministrative diverse da I.V.A." (V. decreto legislativo n.
237/1997 e relativo allegato).
Va però inserito anche il codice "ufficio". Si tratta di un codice che
ogni amministrazione pubblica deve avere e che dovrà essere stampato sul
verbale di contestazione.
si può delegare la propria banca al pagamento sempre utilizzando lo stesso modulo;
si può pagare presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente postale intestato a servizio riscossione tributi - concessione di ....
Si rammenta che il
funzionario che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il
pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.
Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1991, entro trenta giorni dalla
data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati
possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti
difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima
autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne
abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti
esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con sentenza motivata,
la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso
contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In base
alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data
facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario
3) Autorità competente a ricevere il rapporto.
Un aspetto problematico è
correlato alla identificazione della autorità competente a ricevere il
rapporto sulle violazioni accertate. Ove non sia diversamente individuato da
specifiche normative regionali si applica quanto segue.
L'art. 9 della legge n. 584 del 1975, nella sua formulazione testuale,
dispone che i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni presentino il
rapporto al prefetto.
Tale disposizione, tuttavia, deve oggi essere applicata in maniera conforme
ai sopravvenuti indirizzi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 1034 del 27 ottobre 1988.
Il giudice delle leggi ha, infatti, affermato che non spetta allo Stato
indicare gli uffici competenti a ricevere il rapporto ex lege n. 689/1981
quando le violazioni siano attinenti a materie di competenza regionale.
In particolare, relativamente al divieto di fumo sui mezzi di trasporto
tranviario e delle ferrovie in concessione, nonché nei locali adibiti allo
stesso servizio di trasporto, la sentenza ha precisato che, quando
l'infrazione inerisce attività affidate, a titolo proprio o di delega alle
regioni, a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
616/1977, la competenza a ricevere il rapporto deve essere imputata agli
organi dalle stesse individuati.
Lo stesso principio è stato affermato dalla Corte con riguardo al divieto di
fumo nei locali chiusi di cui all'art. 1 della legge n. 584, "quando la
proibizione di fumare si riferisce a luoghi, locali o mezzi sui quali si
esercita la competenza regionale (come ad esempio, le strutture del Servizio
sanitario nazionale, i musei e le biblioteche affidate alle regioni)...".
Ne consegue che il rapporto va presentato alla regione quando la violazione
sia stata rilevata:
nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza regionale;
nell'ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali le regioni esercitano competenze proprie o delegate;
nell'ambito degli uffici o delle strutture della regione o delle aziende o istituzioni da essa dipendenti.
Il rapporto va presentato
all'ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per territorio (art. 1,
comma 1, voce Ministero dei trasporti, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 571/1982), quando le violazioni siano state rilevate
nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza
statale, ad esclusione delle violazioni accertate negli ambiti di competenza
delle Ferrovie dello Stato per le quali occorre aver riguardo a quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
Il rapporto va presentato all'ufficio di sanità marittima aerea e di
frontiera e all'ufficio veterinario di confine, di porto, aeroporto e di
dogana interna quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di
rispettiva competenza (art. 1, comma 1, voce Ministero della sanità, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982).
Il rapporto, infine, va presentato al prefetto in tutti i restanti casi.
Roma, 28 marzo 2001
Il Ministro della Sanità: Veronesi
MODULO PER SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE |
MINISTERO DELLA SALUTE
Campagna contro il fumo passivo: “Rispettiamoci”
Al Proprietario /Gestore/Conduttore di _________________________________
Al Prefetto di _________________________________
Alla Regione _________________________________
Oggetto: segnalazione violazione circolare “contro il fumo passivo”.
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………….. il ………………………………
Residente in …………………………………………………………………………………
Con la presente segnala la seguente violazione della circolare ministeriale 28-03-2001 n° 4 pubblicata nella G.U.R.I 11-04-2001 n° 85:
In località ……………………………………………………………………………………
A) Presso il locale aperto al pubblico ……………………………………………………
B) Sul mezzo di trasporto pubblico………………………………………………………
In data ……………………………………….. alle ore ………………………………………
Trovandomi in quella sede/a bordo del mezzo, ho potuto constatare che non veniva rispettata la circolare contro il fumo passivo in quanto (barrare la voce interessata):
[]Nel locale non era affisso il cartello con
l’indicazione “Vietato Fumare”.
[]Nel mezzo di trasporto/nel locale/nell’ufficio si
fumava ignorando il divieto.
[]Sono state vendute sigarette/prodotti da fumo a
persona apparentemente di età inferiore ai 16 anni.
Dell’accaduto ho informato immediatamente il proprietario/gestore/addetto alla venduta/responsabile del locale/responsabile dell’ufficio, il quale tuttavia non è intervenuto per far rispettare il divieto, richiamando i trasgressori all’osservanza del divieto.
La prego pertanto di volere intervenire onde evitare che ciò abbia a ripetersi.
Si tratta di un atto doveroso nei confronti di tutti i cittadini che hanno scelto di non fumare.
Luogo ______________________ data _______________
Firma _______________________________
Documento di riconoscimento:
stampa modello Vietato Fumare |
Informativa sulla nuova proposta di legge B&B in Emilia Romagna L’associazione Bed and Breakfast Bassa Emilia Romagna informa tutti gli associati, che la regione Emilia Romagna , nel mese scorso Ha interpellato tutte le associazioni di categoria , per mettere al corrente di una proposta di cambiamento sulla legge dei B&B. Il problema sarebbe sorto , a riguardo della Partita Iva , ed a degli accertamenti fatti regionalmente dalla Finanza. Come accennato , negli anni passati, non è mai stata presa da nessuna istituzione , una posizione chiara a questo riguardo, quindi il problema non sviscerato adeguatamente. Oggi , con l’incremento esponenziale di questa attività, l’intendenza di finanza ha iniziato a porsi il problema ed eseguire controlli, sostenendo la tesi di non correttezza nell’esercitare l’attività senza la partita IVA. Essendoci, quindi una non chiara interpretazione , la regione si è fatta carico di risolvere questo problema.
La proposta fatta ad oggi sarebbe: Di ridurre i gg.di apertura a : 125 circa. Una diminuzione dei posti letto e n° di stanze : max :6 persone e Max 3 stanze a secondo dell’intensità abitativa della provincia o comune di appartenenza. E non superare un certo introito annuo.(da stabilire). Nel caso venissero a superarsi tali requisiti, l’attività dovrebbe aprire la partita iva. In questo caso l’attività può trasformarsi in affitta camere o rimanere B&B . (ancora da stabilire da parte della provincia) Qualsiasi modifica all’attuale legge , verrà fatta non prima della fine dell’anno.
Per qualsiasi chiarimento l’associazione rimane a disposizione Distinti saluti La direzione
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