Delibera |
http://crerbd.regione.emilia-romagna.it/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
DELIBRA LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16#
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Bollettino Ufficiale n. 102 del 28 luglio 2004
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Principi e ambito d'applicazione
Art. 2 - Funzioni dei Comuni e delle Province
Art. 3 - Funzioni della Regione
TITOLO II - DEFINIZIONI
Art. 4 - Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive
Art. 5 - Strutture ricettive alberghiere
Art. 6 - Strutture ricettive all'aria aperta
Art. 7 - Case per ferie
Art. 8 - Ostelli
Art. 9 - Rifugi alpini ed escursionistici
Art. 10 - Affittacamere
Art. 11 - Case e appartamenti per vacanze
Art. 12 - Appartamenti ammobiliati per uso turistico
Art. 13 - Attività saltuaria di alloggio e prima colazione
Art. 14 - Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico
Art. 15 - Aree attrezzate di sosta temporanea
TITOLO III - AUTORIZZAZIONI
Art. 16 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta
Art. 17 - Validità
Art. 18 - Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture ricettive extralberghiere
Art. 19 - Somministrazione di alimenti e bevande
Art. 20 - Rappresentanza
Art. 21 - Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
Art. 22 - Denominazione
Art. 23 - Sospensione
Art. 24 - Decadenza e revoca
Art. 25 - Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere
Art. 26 - Reclami per carenza dei servizi
TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE
Art. 27 - Nozione
Art. 28 - Dipendenze
Art. 29 - Assegnazione
Art. 30 - Validità
Art. 31 - Ricorso
TITOLO V - DISCIPLINA DEI PREZZI E RILEVAZIONI STATISTICHE
Art. 32 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Art. 33 - Pubblicità dei prezzi
Art. 34 - Reclami per irregolare applicazione di prezzi
Art. 35 - Banca dati regionale
TITOLO VI - SANZIONI
Art. 36 - Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato
invio di comunicazioni al Comune
Art. 37 - Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione
Art. 38 - Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi o sulle rilevazioni statistiche
Art. 39 - Sanzioni per altre violazioni
TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER USI OCCASIONALI O TEMPORANEI
Art. 40 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
Art. 41 - Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
2 2
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 42 - Disposizioni transitorie generali
Art. 43 - Disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast
Art. 44 - Disposizioni transitorie relative alle strutture ricettive all'aria aperta
Art. 45 - Oneri di urbanizzazione
Art. 46 - Abrogazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi e ambito d'applicazione
1. La presente legge disciplina l'apertura, la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione delle strutture
ricettive dirette all'ospitalità a fini turistici nell'ambito dei principi dell'articolo 118, comma primo, della
Costituzione e dei principi di semplificazione normativa ed amministrativa.
Art. 2
Funzioni dei Comuni e delle Province
1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative connesse all'apertura, all'esercizio e alla classificazione delle
strutture ricettive dirette all'ospitalità, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.
2. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta sono soggette ad autorizzazione
rilasciata dal Comune in cui le strutture sono ubicate.
3. Per le strutture ricettive extralberghiere l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.
4. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle
strutture ricettive e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico e possono
avvalersi, previa convenzione, dei Comuni singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 26 aprile 2001,
n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali).
5. Le Province ed i Comuni esercitano le attività di vigilanza relative alle funzioni di competenza. Il procedimento
per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e dalla legge regionale 24 marzo 2004 n. 6 (Riforma del
sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.
Rapporti con l'Università).
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e
controllo relativamente alle materie di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, le associazioni imprenditoriali del settore turismo e le associazioni dei
consumatori, più rappresentative a livello regionale, con appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere,
all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a), b), c) e d), specifica,
sentita la competente Commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che
devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione. In tali atti sono,
inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione e gli
standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacità ricettiva.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL), definisce modalità e standard dei
controlli da svolgersi, da parte delle amministrazioni comunali, sull'applicazione e sul rispetto delle norme della
presente legge.
4. La Giunta regionale prevede, altresì, meccanismi di revisione e aggiornamento degli atti di cui al comma 2 con
cadenza periodica.
5. L'amministrazione regionale, inoltre, cura la raccolta e diffusione delle informazioni, realizza ed aggiorna la
banca dati regionale sulle strutture ricettive con il coinvolgimento ed il supporto dei Comuni e delle Province, in
coerenza con quanto previsto della normativa regionale in materia.
TITOLO II
DEFINIZIONI
Art. 4
Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive
1. Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture
ricettive extralberghiere.
2. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende
un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare; per apertura stagionale si
intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
3 3
nell'arco dell'anno solare.
3. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137), che siano ammobiliati con arredi d'epoca, possono assumere la specificazione aggiuntiva
di "residenza d'epoca".
4. Le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta possono essere composte anche da più strutture. Fatto salvo
quanto previsto per i villaggi albergo, le caratteristiche delle strutture non principali, cioè le dipendenze, sono
definite dall'articolo 28.
5. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la
fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si
considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore,
purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione
che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la
coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura
ricettiva.
6. Sono strutture ricettive alberghiere:
a) gli alberghi;
b) le residenze turistico-alberghiere.
7. Sono strutture ricettive all'aria aperta:
a) i campeggi;
b) i villaggi turistici.
8. Sono strutture ricettive extralberghiere:
a) le case per ferie;
b) gli ostelli;
c) i rifugi alpini;
d) i rifugi escursionistici;
e) gli affittacamere;
f) le case e appartamenti per vacanza.
9. Altre tipologie ricettive:
a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;
b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;
c) aree attrezzate di sosta temporanea;
d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale; tale tipologia ricettiva è regolata dalla legge regionale 28
giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione
- Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8).
Art. 5
Strutture ricettive alberghiere
1. Sono "alberghi" le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o
parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità
abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. Negli alberghi la capacità ricettiva può
riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40 per cento del totale.
2. Sono "residenze turistico-alberghiere" e possono utilizzare la specificazione "residence", le strutture che
forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali,
fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite e che posseggono i requisiti indicati nell'atto di giunta
regionale di attuazione. Nelle residenze turistico alberghiere la capacità ricettiva può riguardare camere o suite in
misura non superiore al 40 per cento del totale.
3. Possono assumere la specificazione di "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e
l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni. I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, assicurano
uno standard minimo di servizi di autorimessa nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica,
rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.
4. Di norma assumono la specificazione di "meublé" o "garni" gli alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio
e normalmente di prima colazione, senza ristorante.
5. Possono assumere la specificazione di "centro benessere" gli alberghi dotati di impianti e attrezzature per fornire
servizi specializzati per il relax ed il benessere psicofisico.
6. Possono assumere la specificazione di "beauty farm" gli alberghi che forniscono servizi specializzati finalizzati a
cicli di trattamenti dietetici ed estetici.
7. Possono assumere la specificazione di "villaggio-albergo" le aziende alberghiere caratterizzate dalla
centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area
attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
4 4
8. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centri congressi" le strutture alberghiere dotate di strutture,
attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni.
9. Nello specifico atto di Giunta regionale previsto all'articolo 3, comma 2 è definito il numero minimo di camere,
suite o unità abitative per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere; nello stesso atto sono definite le
caratteristiche che devono possedere le strutture ricettive alberghiere per utilizzare le specificazioni aggiuntive
citate ai commi precedenti e possono essere individuate ulteriori specificazioni aggiuntive.
Art. 6
Strutture ricettive all'aria aperta
1. Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di
turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
2. I campeggi, per dare alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, possono mettere a
disposizione, in un numero di piazzole non superiore al 35 per cento del numero complessivo delle piazzole
autorizzate, tende o unità abitative mobili quali roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan, autocaravan o camper
e unità abitative fisse.
3. Sono villaggi turistici i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per il
soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in
tende, unità abitative mobili o fisse. Nei villaggi turistici almeno il 35 per cento delle piazzole autorizzate è
attrezzato con unità abitative fisse o mobili messe a disposizione dal gestore. Tale percentuale può riguardare
anche la totalità delle piazzole.
4. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centro vacanza" i campeggi ed i villaggi turistici dotati di
rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così come stabilito dallo specifico atto di Giunta
regionale di cui all'articolo 3, comma 2.
5. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle unità abitative fisse, la
cessione sulla base di altro diritto reale di godimento e l'affitto per periodi di tempo superiori all'anno. Nei Comuni
appartenenti alle Comunità montane fino al 70 per cento delle piazzole o delle unità abitative può essere locato con
contratto annuale. Tale percentuale è ridotta al 50 per cento nelle altre aree.
6. Non sono soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività gli allestimenti mobili di pernottamento
quali roulotte o caravan, case mobili o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti:
a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possiedono alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche sono
rimovibili in ogni momento.
7. Non è, inoltre, soggetta a permesso di costruire nè a denuncia d'inizio attività l'installazione del preingresso
inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili e trasportabili, da
accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.
Art. 7
Case per ferie
1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi,
organizzate e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati
operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive
nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere altresì ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o assistiti di altri enti
con cui venga stipulata apposita convenzione.
3. Nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali sono assicurati, di norma, i servizi e l'uso
di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La presenza nelle case per ferie di
servizi e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, quali cucine o punti di cottura autonomi,
non ne muta la natura.
4. La casa per ferie può assumere specificazioni tipologiche aggiuntive, purché concordate con il Comune e
connesse alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica.
Art. 8
Ostelli
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento
per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.
2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti,
senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori
privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.
Art. 9
Rifugi alpini ed escursionistici
1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna,
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
5 5
raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive, di proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro
operanti nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad
escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.
3. Lo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, definisce i requisiti e le condizioni di esercizio
dei rifugi alpini ed escursionistici
4. I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza
scopo di lucro. I rifugi possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune,
che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.
Art. 10
Affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere
destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti
alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti
ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di
igiene.
2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione
qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può
assumere la specificazione tipologica di "locanda".
Art. 11
Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi
igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi
centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con
contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.
2. Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la
proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al
comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero
inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che
hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.
Art. 12
Appartamenti ammobiliati per uso turistico
1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che
danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni
turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e
sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di
norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed
entro il 31 gennaio nelle restanti località. In ogni caso tale comunicazione è inviata almeno cinque giorni prima
della data di inizio della prima locazione.
3. Gli stessi soggetti comunicano alla Provincia i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo
le modalità indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e sono soggetti alla normativa in materia di pubblica
sicurezza.
Art. 13
Attività saltuaria di alloggio e prima colazione
1. Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione e può assumere l'identificazione di bed &
breakfast l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza e dimora,
avvalendosi della normale conduzione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza
organizzazione in forma d'impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale
letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni. L'ospitalità può essere fornita per un massimo di
centoventi giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di
cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il marchio d'identificazione B&B, sulla base del modello
approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.
2. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti all'ospitalità di cui al comma 1 sono quelle
previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
3. Ulteriori eventuali caratteristiche vincolanti sono indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma
2.
4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa previa denuncia d'inizio attività al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed
è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza,
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
6 6
igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le
strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2 nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle
sanzioni previste all'articolo 36, comma 2 in caso di omessa denuncia d'inizio attività, nonché alle disposizioni
previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9 e agli articoli 25 e 26.
5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare al Comune e alla Provincia, entro la
data d'inizio dell'attività e, comunque, entro il 1 ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all'accoglienza
nell'arco dell'anno e i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. Nella stanza ove si
effettua l'ospitalità è esposto il cartellino prezzi. Gli stessi soggetti comunicano, inoltre, alla Provincia i dati sul
movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT.
Art. 14
Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico
1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico le strutture organizzate e gestite da enti,
associazioni e cooperative, che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari. Le
caratteristiche di tali strutture sono definite dall'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante
le strutture ricettive all'aria aperta. L'apertura e la gestione di tali complessi è soggetta ad autorizzazione
comunale. Le strutture ricettive non aperte al pubblico sono realizzabili nelle aree definite dagli strumenti
urbanistici comunali vigenti.
Art. 15
Aree attrezzate di sosta temporanea
1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di
fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate
esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti
urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel
rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta
nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione.
2. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche
mediante apposite convenzioni con terzi soggetti.
3. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.
TITOLO III
AUTORIZZAZIONI
Art. 16
Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera
e dell'attività ricettiva all'aria aperta
1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aria aperta e delle loro dipendenze è
subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
2. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'esercizio, qualora non siano apportate modifiche
strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e
confermi la classifica assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.
3. L'autorizzazione è subordinata alla preventiva assegnazione della classifica sia per la struttura principale che per
le dipendenze e indica, inoltre, la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale,
l'ubicazione.
Art. 17
Validità
1. L'autorizzazione ha carattere permanente e conserva la sua validità fino a quando non si verifichi una causa di
sospensione, revoca o decadenza.
Art. 18
Adempimenti amministrativi per l'apertura
di strutture ricettive extralberghiere
1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di denuncia d'inizio attività inviata al
Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello
regionale approvato con determinazione del dirigente competente, indicante il nome del titolare, la capacità
ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i
soggetti che possono utilizzare la struttura. La denuncia d'inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune
dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.
2. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e
delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.
Art. 19
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
7 7
Somministrazione di alimenti e bevande
1. L'autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad
effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai
loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni
organizzati. L'autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di
registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad
uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente
disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui
all'articolo 11, è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti può essere effettuata la fornitura di
giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e
souvenir. È possibile, altresì, installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere
ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta ad apposita
autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande) ed è rilasciabile anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di
alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, della presente legge ai fini
del riconoscimento della gestione unitaria.
Art. 20
Rappresentanza
1. La gestione dell'attività e di singoli servizi è effettuata anche tramite rappresentanti, purché gli stessi siano in
possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività.
2. L'autorizzazione ad enti, associazioni, società e organizzazioni è rilasciata solo quando sia stato dagli stessi
designato un rappresentante con funzioni di gestore. Per le strutture ricettive extralberghiere la nomina del gestore
è indicata nella denuncia d'inizio attività.
Art. 21
Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato all'iscrizione da parte
del titolare o del gestore al Registro delle imprese ed al possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti
previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o
di sospensione stabilite dalla legge dello Stato.
2. L'esercizio delle attività ricettive è soggetto alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli
edifici.
3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in
sede di denuncia d'inizio attività;
b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate
dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;
d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32.
4. Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al
Comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture
ricettive alle Province. Eventuali aperture straordinarie nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2 sono
preventivamente comunicate al Comune. Eventuali chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati, sono
preventivamente comunicate al Comune e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di
apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare. Il Comune può, inoltre,
autorizzare chiusure per periodi superiori per fondate ragioni o in caso di ristrutturazione degli edifici.
5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel
campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel momento della presentazione della
denuncia d'inizio attività e comunque entro il 1 ottobre di ogni anno, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al
Comune e alla Provincia ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora
riportino i prezzi e le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3,
lettera d) e al comma 4 e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative,
sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.
6. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive
alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità
civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune
sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura fino a che si sia ottemperato all'obbligo.
7. I titolari, i gestori e i loro rappresentanti sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
8 8
solido del pagamento delle sanzioni amministrative.
Art. 22
Denominazione
1. Ciascuna azienda ricettiva assume una propria specifica denominazione all'interno del territorio comunale
diversa da quelle già esistenti. In caso si intenda utilizzare la medesima denominazione per strutture di diversa
tipologia, è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda che per prima ha ottenuto la denominazione. In
caso di azienda cessata è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione
delle norme del codice civile vigenti in materia.
Art. 23
Sospensione
1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo da
cinque a trenta giorni quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nell'autorizzazione
medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività.
2. Qualora sia accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio
dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria
nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare è sospeso dall'attività nel rispetto
dell'articolo 17ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza).
3. In caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
Art. 24
Decadenza e revoca
1. L'autorizzazione decade qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità, l'esercizio non sia stato attivato
entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
2. L'autorizzazione è revocata dal Comune quando:
a) il titolare o il gestore non risulti più iscritto al Registro delle imprese;
b) il titolare o il gestore, sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17ter del regio decreto n. 773 del 1931, non
abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti;
c) l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni
consecutivi o altro termine accordato ai sensi dell'articolo 21, comma 4;
d) quando vengano meno gli ulteriori requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali l'autorizzazione è stata
concessa.
Art. 25
Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere
1. Le attività ricettive extralberghiere possono essere oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività per un
periodo da cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 36, quando non siano
rispettate, in tutto o in parte, le condizioni minime per l'esercizio dell'attività stessa o vengano accertate gravi
irregolarità nella conduzione o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931.
2. In caso di recidiva o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931, il Comune vieta il proseguimento
dell'esercizio dell'attività.
3. Qualora non sussista o venga meno uno dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, il
titolare può essere oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune, salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Art. 26
Reclami per carenza dei servizi
1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi,
rispetto a quelli denunciati, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto, al Comune di competenza per
segnalare tali carenze. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di
competenza previste.
2. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22,
25 ottobre1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) sono competenti a ricevere i reclami
degli utenti e trasmetterli agli uffici comunali di competenza.
TITOLO IV
CLASSIFICAZIONE
Art. 27
Nozione
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
9 9
1. Le aziende ricettive alberghiere ed i complessi turistici all'aria aperta e le loro dipendenze sono classificati sulla
base delle caratteristiche indicate negli specifici atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 ed in base alla
tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una a cinque stelle, come segue:
a) alberghi da una a cinque stelle o cinque stelle lusso;
b) residenze turistico-alberghiere da due a quattro stelle;
c) campeggi da una a quattro stelle;
d) villaggi turistici da due a quattro stelle.
2. Le strutture ricettive extralberghiere, indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 sono
classificate in prima, seconda o terza categoria sulla base delle caratteristiche definite nello stesso atto.
3. È esposta in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno della struttura ricettiva, la targa distintiva di
classificazione conforme ai modelli regionali approvati con determinazione del dirigente competente, da cui si rilevi
la categoria o il numero di stelle assegnate.
Art. 28
Dipendenze
1. Le strutture ricettive alberghiere possono essere costituite da più immobili nelle immediate vicinanze della casa
madre o da più strutture nello stesso immobile, purché le stesse siano adeguatamente riconoscibili e purché sulla
dipendenza sia apposta l'apposita targa di classificazione. Sono dipendenze gli immobili e le strutture diversi della
sede principale, che facciano riferimento alla sede principale per i servizi generali e, di norma, per il servizio di
ricevimento. Le dipendenze sono classificate sulla base dei requisiti posseduti.
2. Le dipendenze di strutture ricettive all'aria aperta sono ubicate nelle immediate vicinanze della struttura
principale, sono recintate e sono classificate sulla base dei requisiti posseduti così come stabilito nello specifico
atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. Qualora le dipendenze contengano prevalentemente servizi o
strutture collettive le stesse concorrono a formare il livello complessivo di classificazione.
Art. 29
Assegnazione
1. L'attribuzione del livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è effettuata dal
Comune a seguito della richiesta di autorizzazione. L'assegnazione si basa sugli elementi desumibili da apposita
dichiarazione prodotta dal titolare o dal gestore della struttura con cui lo stesso formula anche la richiesta del
livello di classificazione ed è effettuata previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto
di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per il livello di classifica richiesto. La dichiarazione è redatta su
modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Il Comune, qualora
accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro
rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.
2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria
sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un
diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, il titolare dell'autorizzazione rettifica o
integra la precedente dichiarazione oppure può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.
3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di denuncia
d'inizio attività. Nel caso in cui i requisiti posseduti non corrispondano a quanto dichiarato si applicano le sanzioni
previste all'articolo 37. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della
dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e alla assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione
delle sanzioni previste all'articolo 37.
Art. 30
Validità
1. La classificazione ha validità a tempo indeterminato.
2. In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il livello di classificazione ottenuto, il titolare e il gestore
della struttura ricettiva presentano, entro novanta giorni dall'avvenuta modifica, una nuova dichiarazione all'ufficio
comunale competente per la revisione del livello di classifica.
3. Qualora la carenza di requisiti, verificata anche a seguito di esposti o reclami, determini un livello dei servizi
inferiore al minimo richiesto per l'esercizio dell'attività, il Comune assegna un termine per l'integrazione dei
requisiti minimi, trascorso il quale provvede alla revoca dell'autorizzazione o impone il divieto di prosecuzione
dell'attività.
4. Il Comune può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che
una struttura ricettiva non possieda i requisiti minimi per il livello di classificazione posseduto.
Art. 31
Ricorso
1. Contro il provvedimento di classificazione adottato d'ufficio è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro
trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto, il quale decide nei successivi novanta giorni.
TITOLO V
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
10 10
DISCIPLINA DEI PREZZI E RILEVAZIONI STATISTICHE
Art. 32
Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere comunicano alla Provincia
territorialmente competente, anche in via telematica, secondo le indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei
servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle Province, le
caratteristiche delle strutture nonché i periodi di apertura. La comunicazione è inviata entro il 1 ottobre di ogni
anno con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. È consentita un'ulteriore comunicazione entro il 1 marzo
dell'anno successivo per la variazione di prezzi in aumento che si intendono applicare a valere dal 1 giugno dello
stesso anno. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1 ottobre hanno validità dal 1 dicembre successivo.
2. La Provincia trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, anche per via telematica,
all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); la Regione può richiedere la trasmissione delle dichiarazioni
medesime secondo le modalità definite con atto del dirigente competente.
3. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la
comunicazione dei prezzi è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività.
4. In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il titolare o il gestore subentrante trasmette alla Provincia
una nuova comunicazione dei prezzi solo qualora intenda applicare prezzi superiori a quelli dichiarati dal
precedente gestore.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare o
pubblicizzare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
6. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se
conformi ai dati comunicati alla Provincia.
7. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli comunicati ne indicano
chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve
intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.
8. Nel caso previsto dal comma 7 il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
9. I prezzi denunciati si intendono comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quanto non espressamente
escluso.
Art. 33
Pubblicità dei prezzi
1. I Prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, conformi a quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi,
sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
2. Il prezzo dei servizi di pernottamento è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al
pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, conformemente ai contenuti della tabella di cui al comma 1.
3. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 2, è possibile fornire agli ospiti un prospetto
riepilogativo dei prezzi praticati. Le unità abitative fisse rimangono soggette all'obbligo di cui al comma 2.
4. La Provincia predispone, sulla base delle indicazioni regionali, i modelli della tabella e cartellino prezzi di cui ai
commi 1 e 2.
Art. 34
Reclami per irregolare applicazione di prezzi
1. Gli ospiti delle strutture ricettive, cui siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella
o superiori a quanto dichiarato nella dichiarazione dei prezzi o pubblicizzato in altre forme, possono presentare
reclamo alla Provincia in cui la struttura è ubicata, fatta salva ogni ulteriore richiesta di natura civilistica.
2. Gli uffici IAT sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici provinciali di competenza.
3. La Provincia, in caso di accertata violazione, applica le sanzioni previste all'articolo 38.
Art. 35
Banca dati regionale
1. I Comuni e le Province fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati
regionali sulle strutture e tipologie ricettive con le modalità e i termini indicati da apposita delibera della Giunta
regionale.
2. Il rilascio di nuove autorizzazioni, le modifiche e le eventuali revoche, il ricevimento di nuove denunce d'inizio
attività per strutture ricettive extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive extralberghiere e le
chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità
stabilite nella delibera di cui al comma 1.
TITOLO VI
SANZIONI
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
11 11
Art. 36
Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune
1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta senza autorizzazione o, in caso di
subentro nell'attività, non abbia presentato la denuncia d'inizio attività è punito con la sanzione amministrativa da
Euro 500,00 a Euro 3.000,00.
2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente denunciato l'inizio
attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella denuncia d'inizio attività
in base alla natura della struttura gestita è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.
3. Chi in sede di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività dichiara requisiti inesistenti è punito con una
sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.
4. Chi a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati
in sede di denuncia d'inizio attività, quando ciò determini il venir meno dei requisiti minimi per lo svolgimento
dell'attività, non abbia provveduto ad effettuare la prescritta dichiarazione, è punito con una sanzione
amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture ricettive extralberghiere e da Euro 500,00 a Euro
3.000,00 per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta.
5. Chi dà in locazione per uso turistico unità abitative, in forma imprenditoriale, non indicate nella denuncia d'inizio
attività o non comunicate al Comune nei termini previsti dall'articolo 21, comma 5 è soggetto ad una sanzione da
Euro 260,00 a Euro 1.500,00.
6. Chiunque interrompe l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al Comune, salvo casi accertati di
forza maggiore, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.
7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e
venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni
giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore, l'ottenimento di specifica autorizzazione da
parte del Comune o nel caso sia intervenuta la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'attività.
8. Chi non rispetta i limiti stabiliti all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 6, commi 2,3 e 5 della presente legge è
punito con una sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
9. Ogni altra violazione di quanto stabilito in materia di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività o al mancato
invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro
500,00.
10. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 sono punite con una sanzione amministrativa da
Euro 50,00 a Euro 100,00.
Art. 37
Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione
1. Chi non espone la targa di classificazione prescritta o ne espone una con dati non veritieri o comunque utilizza
un livello di classifica superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro
500,00
2. Chi in sede di richiesta di classificazione o in sede di denuncia d'inizio attività dichiara l'esistenza di requisiti
inesistenti al fine di ottenere un livello di classificazione superiore a quello effettivo è punito con la sanzione
amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per
le strutture alberghiere e all'aria aperta.
3. Chi non dichiara nei tempi prescritti la modifica dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione o di
denuncia d'inizio attività, quando ciò determini un livello di classifica inferiore a quello effettivo, è punito con la
sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro
1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta.
Art. 38
Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi
o sulle rilevazioni statistiche
1. Chi non effettua o effettua la comunicazione dei prezzi in maniera incompleta o contenente dati non veritieri è
punito con la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 300,00. Tale sanzione è applicata anche nel caso di
mancato invio della comunicazione prevista all'articolo 21, comma 5.
2. Chiunque applica prezzi superiori a quelli denunciati è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a
Euro 500,00.
3. La mancata esposizione o l'esposizione in modo non perfettamente visibile delle tabelle e dei cartellini dei prezzi
è punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 200,00.
4. Chi espone tabelle o cartellini prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Provincia, compilati in modo
incompleto o contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto comunicato alla Provincia è
punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 250,00.
5. Chi pubblicizza con qualsiasi mezzo informazioni difformi o prezzi superiori a quelli dichiarati è punito con la
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
12 12
sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.
6. Chi non comunica alla Provincia, secondo le modalità disposte dall'ISTAT, i dati sulla consistenza ricettiva e sul
movimento dei clienti o li comunica scientemente errati o incompleti è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).
7. La mancata comunicazione alla Provincia dei dati di cui all'articolo 12, comma 3 é punita con una sanzione
amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00.
Art. 39
Sanzioni per altre violazioni
1. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente legge o dagli atti di Giunta regionale previsti
all'articolo 3, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 400,00.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI PER USI OCCASIONALI O TEMPORANEI
Art. 40
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. Gli enti e le associazioni non a scopo di lucro, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive possono
utilizzare come ostelli per la gioventù, occasionalmente per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza
con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva,
previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di
utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di
sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti.
Art. 41
Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero
1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle
strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge
regionale 26/1994, da quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la
regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna), da quanto
previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle
autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988 n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in
Emilia-Romagna). È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree
private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.
2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi
tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed
organizzazioni operanti senza fini di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti
servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e
della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche
condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita
polizza assicurativa.
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 42
Disposizioni transitorie generali
1. I titolari o gestori delle strutture in attività alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro
sei mesi dalla pubblicazione degli specifici atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2, ad una nuova
dichiarazione dei requisiti posseduti. Tali strutture possono comunque mantenere la classificazione
precedentemente attribuita per un periodo non superiore a tre anni, salvo diverso termine stabilito negli atti di
Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per casi specifici, qualora nell'ambito della stessa dichiarazione il
titolare o gestore si impegni alla realizzazione degli interventi, da iniziare entro dodici mesi dalla presentazione
della dichiarazione, che consentano il mantenimento del precedente livello di classificazione.
2. Qualora le strutture non possiedano più i requisiti minimi per il mantenimento dell'autorizzazione o per la
prosecuzione dell'attività, il Comune assegna un termine per la regolarizzazione dei requisiti e assegna
provvisoriamente d'ufficio il livello minimo di classificazione. L'adeguamento dimensionale dei servizi igienici
esistenti ai nuovi requisiti è obbligatorio solo in concomitanza con gli interventi edilizi che li concernono, quando si
tratti di interventi di ristrutturazione radicale.
3. I Comuni, dall'entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare gli interventi di adeguamento delle
strutture ricettive esistenti ai parametri qualitativi minimi previsti per ogni livello di classificazione, in deroga ai
propri strumenti urbanistici generali vigenti.
Art. 43
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
13 13
Disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast
1. Coloro che a seguito di denuncia d'inizio attività hanno intrapreso attività di bed & breakfast sulla base della
legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e
prima colazione a carattere familiare denominato "Bed and Breakfast") provvedono, entro sei mesi dall'abrogazione
della legge stessa, ad effettuare una nuova denuncia d'inizio attività, conformemente a quanto previsto dalla
presente legge, ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 10.
Art. 44
Disposizioni transitorie relative alle strutture ricettive all'aria aperta
1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione dello specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 i
Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico edilizia
dei complessi ricettivi esistenti e, ove occorre, con l'individuazione delle aree specificatamente destinate agli
insediamenti turistico-ricettivi all'aperto.
2. Qualora il mancato inserimento nel piano comunale di aree destinate ai complessi ricettivi all'aria aperta
derivasse da un problema di compatibilità ambientale, il Piano territoriale di coordinamento provinciale può
individuare le forme di mitigazione da assimilare in sede di strumento urbanistico comunale, evitando la
penalizzazione delle caratteristiche di servizio possedute dai complessi interessati.
Art. 45
Oneri di urbanizzazione
1. Ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione è individuata un'unica categoria per le strutture ricettive
alberghiere, che comprende alberghi e residenze turistico-alberghiere e un'unica categoria per le strutture ricettive
all'aperto, che comprende campeggi e villaggi turistici.
Art. 46
Abrogazioni
1. La legge regionale 30 novembre 1981, n.42 (Classificazione delle aziende alberghiere) è abrogata a far data dalla
pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture
ricettive alberghiere di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1 (Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta) è abrogata a far
data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le
strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'articolo 4, comma 9, lettere b) e c), di cui all'articolo 3
comma 2.
3. La legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere) è
abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti
riguardanti le strutture ricettive extralberghiere e la tipologia indicata all'articolo 4, comma 9, lettera a), di cui
all'articolo 3 comma 2.
4. La legge regionale 29/2001 è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui
all'articolo 3, comma 2 riguardante la gestione delle attività di bed & breakfast.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale